Sez. 3, Sentenza n. 19746 del 09/02/2010 Cc. (dep. 25/05/2010) Rv. 247485 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Differenze rispetto al reato previsto dall'art. 4, comma 49, L. 350 del 2003 - Individuazione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
L'imprenditore che apponga su un prodotto, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)