Sez. 1, Sentenza n. 37834 del 07/05/2015 Cc. (dep. 17/09/2015) Rv. 265010 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti permessi di colloquio ai detenuti - Fase delle indagini preliminarii - Competenza - Giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)