Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013 Cc. (dep. 24/02/2014) Rv. 258824 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti permessi di colloquio - Fase delle indagini preliminari - Competenza - Giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 3540 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)