Sez. 3, Sentenza n. 9987 del 19/12/2019 Cc. (dep. 13/03/2020) Rv. 278533 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti permessi di colloquio - Fase delle indagini preliminari – Provvedimento autorizzativo del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza - Ordinanza emessa senza il parere del pubblico ministero - Nullità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, durante la fase delle indagini preliminari, decide sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di colloquio avanzata dall'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere senza acquisire il parere del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 240, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)