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Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015 Cc. (dep. 04/06/2015) Rv. 264389 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti i permessi di colloquio - Competenza - Giudice per le indagini preliminari e, superata detta fase, giudice del dibattimento - Sussistenza - Diritto di mera interlocuzione del P.M. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264389-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Sulle istanze di colloquio dei detenuti, รจ competente a provvedere il GIP nel corso delle indagini preliminari e il giudice del dibattimento superata tale fase, mentre al P.M. spetta soltanto un diritto di interlocuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del P.M. di rigetto di permesso di colloqui carcerari, disponendo la trasmissione degli atti al gip).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)