Sez. 2, Sentenza n. 1432 del 06/03/1982 (Rv. 419262 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIPROPOSIZIONE "EX NOVO" DELLA DOMANDA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIPROPOSIZIONE "EX NOVO" DELLA DOMANDA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
La richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art. 45 cod. proc. civ., postula l'unicità del processo, per effetto della rituale riassunzione, davanti al giudice "ad quem", della causa originariamente instaurata davanti al giudice dichiaratosi incompetente, e, pertanto, non è ammissibile nel diverso caso in cui, dopo tale declinatoria, sia instaurato davanti ad altro giudice un distinto processo, con atto di riproposizione "ex novo" della domanda, e non con atto di riassunzione della medesima causa a termini dell'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., con la conseguente facoltà per tale giudice di statuire autonomamente sulla propria Competenza, e la correlativa necessità dell'istanza di parte per la sua regolamentazione. (V 4209/77, mass n 387845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)