Sez. 2, Sentenza n. 3862 del 06/06/1983 (Rv. 428787 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE "A QUO" RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE "AD QUEM" E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE "AD QUEM" RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE "A QUO" RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE "AD QUEM" E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE "AD QUEM" RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art. 45 cod. proc. civ., postula l'unicità del processo per effetto della rituale riassunzione, davanti al giudice ad quem, della causa originariamente promossa davanti al giudice dichiaratosi incompetente e, pertanto, non è ammissibile qualora il processo instaurato (anche se con atto qualificabile formalmente di riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ.) davanti al giudice ad quem sia diverso dal primo per causa petendi e/o petitum, con la conseguente facoltà per tale giudice di decidere autonomamente sulla propria Competenza e la correlativa necessità della proposizione del regolamento ad istanza di parte. (V 1432/82, mass n 419262; (Conf 4784/82, mass n 422765).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)