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Sez. L, Sentenza n. 4275 del 04/07/1980 (Rv. 408137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - GIUDIZIO RELATIVO ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE - ESPLETAMENTO AUTONOMO - AMMISSIBILITA - RIUNIONE AL GIUDIZIO DI MERITO IN SEDE DI RINVIO - FACOLTA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - GIUDIZIO RELATIVO ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE - ESPLETAMENTO AUTONOMO - AMMISSIBILITA - RIUNIONE AL GIUDIZIO DI MERITO IN SEDE DI RINVIO - FACOLTA DEL GIUDICE.*

Il giudizio che attiene alle domande di restituzione conseguenti alla sentenza di Cassazione, e che va proposto al giudice di rinvio a norma dell'art 389 cod proc civ, puo essere espletato autonomamente e non deve essere necessariamente riunito al giudizio di merito in Sede di rinvio, essendo una mera facolta della parte interessata alle restituzioni chiedere le stesse nel giudizio di rinvio o in via autonoma, mentre costituisce una mera facolta del giudice di rinvio operare la riunione delle due domande. (V 113/74, mass n 367669; (V 2516/71, mass n 353557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)