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Sez. 1, Sentenza n. 376 del 17/01/1998 (Rv. 511655 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Fallimento del contraente inadempiente - Domanda di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Clausola risolutiva espressa - Relativa ad un inadempimento antecedente alla dichiarazione di fallimento ma fatta valere in epoca successiva a quest'ultima - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511655-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

È inaccoglibile la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive proposta nei confronti della controparte inadempiente che sia stata, nelle more, dichiarata fallita, potendo conseguire, ad una eventuale pronuncia di accoglimento, effetti restitutori e risarcitori lesivi del generale principio della "par condicio" imposta, al contrario, dalla procedura concorsuale previa cristallizzazione delle posizioni giuridiche di ciascun creditore. Non è idonea a costituire eccezione a tale principio la domanda di risoluzione contrattuale fondata su di una clausola risolutiva espressa riferita ad un inadempimento verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, se la domanda medesima risulti proposta dopo l'apertura della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 247 art. 74, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)