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Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 11/10/1972 (Rv. 360755 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE INTERVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*
Stato
decisa il 1972-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360755-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE INTERVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*

La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessita di una pronunzia del giudice. Tale situazione non si verifica in ipotesi che, dopo che l'occupazione sia divenuta illegittima e mentre e ancora in corso il giudizio promosso dal proprietario per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita dell'immobile, intervenga il decreto di espropriazione per pubblico interesse e l'espropriato non accetti la misura dell'indennita fissata in quel decreto. In tale ipotesi l'originaria Azione di risarcimento del danno si trasforma in quella di opposizione alla stima. (V 1710'71, mass n 352172; 573'70, mass n 345669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)