Sez. L, Sentenza n. 5886 del 29/10/1988 (Rv. 460375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI CONCORRENTI - ASSEGNAZIONE DI RILIEVO PREMINENTE AD UNO SOLO DI ESSI - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI CONCORRENTI - ASSEGNAZIONE DI RILIEVO PREMINENTE AD UNO SOLO DI ESSI - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire in base ai concorrenti criteri, delle esigenze tecnico-produttive, della anzianità e dei carichi di famiglia, stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965. Il datore di lavoro, pertanto, non può effettuare la scelta assegnando rilievo al solo criterio delle esigenze tecnico-produttive e, pur potendo in alcuni casi dare ad esse prevalenza rispetto agli altri due criteri, è tenuto a dimostrare quali siano in concreto le esigenze tecniche e produttive che impongono la scelta dei lavoratori licenziati e a spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza di tali esigenze sull'anzianità e sui carichi di famiglia. (V 4267/85, mass n 441759; (V 2056/85, mass n 439961; (V 3923/83, mass n 428851; (V 5608/82, mass n 423369; (V 1561/82, mass n 419378).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)