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Sez. 5, Sentenza n. 2899 del 27/02/2002 (Rv. 552637 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Società di persone - Rettifica del reddito della società da parte dell'amministrazione finanziaria - Socio accomandante - Omessa dichiarazione della propria quota del reddito rettificato - Regime ex art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità quale "ius superveniens" ai procedimenti in corso - Pena pecuniaria per infedele dichiarazione - Applicabilità - Presupposti - Semplice volontarietà del comportamento - Sufficienza - Esclusione - Colpa del contribuente - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552637-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

Nel regime previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabile quale "ius superveniens" nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore - il socio accomandante di società di persone che dichiari, per la parte di sua spettanza, un reddito di partecipazione inferiore a quello risultante dalla rettifica operata dall'amministrazione finanziaria a carico della società, non è esente da responsabilità per infedele dichiarazione non già sulla base della semplice volontarietà del comportamento sanzionato, come previsto nella vigenza del regime sanzionatorio di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma solo in presenza dell'elemento soggettivo della colpa, consistita nell'omesso o insufficiente esercizio del suo potere di controllo dell'esattezza del bilancio della società, a norma dell'art. 2320, ultimo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)