Sez. 1, Sentenza n. 32842 del 04/06/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 260808 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis ord. pen. - Colloquio con i minori - Reclamo per negata compresenza al colloquio di altro familiare posto dietro vetro divisorio - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., dispone l'allontanamento della sala colloqui di ogni altro familiare, impedendo a questi di assistervi anche se separati da un vetro divisorio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)