Sez. 1, Sentenza n. 1402 del 04/02/1993 (Rv. 480721 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri | Libretto di risparmio costituito dal fallito - Banca - Disconoscimento di una propria posizione debitoria - Somma portata dal libretto - Ordine di consegna al fallimento - Natura - Atto inesistente - Configurabilità - Impugnazione - Mezzi.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri
La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino le spettanze al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. Pertanto, il decreto con cui il giudice delegato ordini ad una banca di consegnare la somma portata da un libretto di risparmio, costituito presso la stessa dal fallito, nonostante la banca disconosca una propria posizione debitoria (deducendo, in ipotesi, la compensazione con un corrispondente credito), configura - così come il provvedimento reso dal Tribunale in esito al reclamo - un atto giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del potere di emetterlo, con la conseguenza che, avverso lo stesso - non suscettibile di passaggio in cosa giudicata -, non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando denunciabile, in ogni tempo e sede, con azione di nullità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)