Sez. L, Sentenza n. 6918 del 08/04/2004 (Rv. 571966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti per spettacoli radiofonici o televisivi - Assunzione a termine ai sensi della legge n. 266 del 1977 - Presupposti - Specificità - Portata - Individuazione dello spettacolo o del programma - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità (da valutare ex post sulla base di una valutazione cumulativa e complessiva dei vari contratti succedutisi nel tempo) giustifica un'assunzione a termine solo in quanto valga ad assicurare alla produzione televisiva o radiofonica un contributo o un apporto individuale non di carattere generico e indifferente, ma avente un'impronta distintiva e caratterizzante. Ne consegue che non è sufficiente che il contratto d'assunzione a termine contenga un riferimento a uno specifico spettacolo o programma, rimanendo altrimenti rimessa alla mera volontà dell'imprenditore, senza possibilità di verifica, l'esistenza delle ragioni idonee a giustificare questo tipo di assunzione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)