Sez. L, Sentenza n. 17752 del 05/09/2005 (Rv. 583651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine per specifici spettacoli o programmi - Specificità - Portata - Straordinarietà o occasionalità - Esclusione - Apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico - Necessità - Fattispecie concernente l'attività di programmista-regista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. e), della legge n. 230 del 1962, che - nel testo sostituito dalla legge n. 266 del 1977, - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma, anche se diviso in più puntate, abbia una durata limitata nell'ambito del cosiddetto palinsesto, così che non contrasta con tale requisito la possibilità che sia riproposto in anni successivi, ed inoltre richiede che il contenuto del programma o spettacolo sia tale da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, non sostituibile con i dipendenti assunti in pianta stabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza del suddetto requisito in riferimento a due contratti con la Rai, con la qualifica di programmista regista, stipulati da un esperto della materia per un programma religioso "Parola e Vita" il quale, di durata limitata nella programmazione, andava in onda da molti anni).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)