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Sez. 6, Sentenza n. 12113 del 04/12/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 239146 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Straniero alloglotta che non comprende la lingua italiana - Arresto di polizia giudiziaria - Applicazione provvisoria di misure cautelari - Mancata traduzione dell'ordinanza in una lingua a lui nota - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239146-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA

In tema di estradizione per l'estero, alla mancata traduzione dell'ordinanza con la quale è applicata, a norma dell'art. 716, terzo comma, cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana, non consegue automaticamente la nullità del provvedimento, essendo possibile, dopo la sua notifica, previa nomina di un interprete ex art. 143, cod. proc. pen., disporne la traduzione, dalla quale decorre il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)