diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24949 del 24/11/2014 (Rv. 633580 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Passaggio diretto dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Riassorbimento del migliore trattamento nei successivi aumenti retributivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633580-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE

In tema di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il lavoratore venga a godere di un trattamento retributivo più favorevole di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l'esigenza d'irriducibilità del miglior trattamento con il principio di parità di tutti i dipendenti del medesimo soggetto, di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che l'assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all'assegno "ad personam", costituente emolumento proprio dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, transitati al Ministero degli Affari Esteri, atteso che la regola della non riassorbibilità, di cui all'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dall'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e non al trasferimento da un'amministrazione all'altra, presupponendo i primi un provvedimento di trasferimento mentre, il secondo è riconducibile alla cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)