Sez. 2, Sentenza n. 13007 del 02/10/2000 (Rv. 540663 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Conseguente estinzione del giudizio civile - Presupposti - Identità d'azione per "petitum" e "causa petendi" - Necessità - Costituzione di parte civile relativamente al reato di costruzione abusiva in caso di azione in sede civile per violazione delle distanze tra le costruzioni - Identità delle azioni - Insussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 del nuovo cod. proc. pen., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti del giudizio, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi". Conseguentemente non sono ravvisabili i presupposti di tale trasferimento nel caso in cui il soggetto che abbia agito in sede civile per l'abbattimento di una nuova costruzione ed il risarcimento del danno, lamentando la violazione della normativa sulle distanze tra le costruzioni, si costituisca parte civile nel giudizio penale in cui il convenuto sia imputato del reato di costruzione in difetto della prescritta concessione edilizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)