Sez. 2, Sentenza n. 837 del 10/03/1976 (Rv. 379498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA IN CAUSA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALTRO UNICO RESPONSABILE - COMUNANZA DI CAUSE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AZIONE DEL VENDITORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE VENDUTO, SUCCESSIVA ALL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA; CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO ACQUIRENTE).*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA IN CAUSA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALTRO UNICO RESPONSABILE - COMUNANZA DI CAUSE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AZIONE DEL VENDITORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE VENDUTO, SUCCESSIVA ALL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA; CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO ACQUIRENTE).*
Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo al fine della propria liberazione per l'individuazione di altro unico responsabile, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato; di guisa che in tal caso non e necessario che l'attore estenda esplicitamente la domanda al terzo, in quanto, per la detta comunanza, sia il convenuto che il terzo vanno considerati come litisconsorti nei confronti dell'attore in relazione alla domanda originaria che implicitamente deve ritenersi estesa anche nei confronti del terzo chiamato. (nella specie il venditore di un immobile, avveratasi la condizione risolutiva della vendita, aveva convenuto in giudizio il compratore per il rilascio, e questi aveva chiamato a sua volta in giudizio il terzo acquirente per essere liberato. La Corte ha ritenuto non viziata da extrapetizione la sentenza del merito, con cui il terzo era stato condannato a rilasciare la cosa all'attore). (Conf 811/72, mass n 356983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)