Sez. 2 - , Sentenza n. 40989 del 11/04/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 274301 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Revoca della sospensione condizionale della pena su appello del solo imputato - Ipotesi di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen. - Illegittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
È illegittima per violazione del divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., attesa la natura discrezionale e costitutiva di detto provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)