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Sez. 1, Sentenza n. 24849 del 24/04/2001 Cc. (dep. 19/06/2001) Rv. 219220 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Associazione per delinquere - Luogo in cui ha avuto inizio la consumazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219220-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del cod. proc. pen., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.i.m.a., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)