Sez. 2, Sentenza n. 4936 del 18/08/1981 (Rv. 415697 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art. 1669 cod. civ., in tema di rovina dello edificio, pericolo di rovina o difetti che, incidendo sugli elementi essenziali alla struttura e funzionalità dell'opera, ne compromettono la conservazione, la durata o l'efficienza, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita a carico del costruttore per finalità di ordine generale e può, quindi, essere fatta valere non solo dal committente, ma anche dal compratore contro il venditore che abbia provveduto alla costruzione con propria gestione diretta e, comunque, sotto la propria responsabilità, senza necessità di procedere all'identificazione del rapporto giuridico in base al quale la costruzione è stata effettuata. (V. 1426/76, mass. N. 380139; (Conf. 3029/78, mass. N 392469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)