Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 14/02/1987 (Rv. 451028 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. per la rovina e i difetti di cose immobili, che è dettata in materia di appalto, si rende applicabile nei confronti del venditore soltanto quando esso abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità. (V 1114/86, mass n 444618; (V 6741/83, mass n 431460; (Conf 5623/85, mass n 442814; (Conf 5861/81, mass n 416595; (Conf 4936/81, mass n 415697; (Conf 2452/70, mass n 348716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)