Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 21/04/1976 (Rv. 380139 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Costituiscono gravi difetti dell'edificio, al fine della responsabilita dell'appaltatore ex art 1669 cod civ, quei vizi costruttivi che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali alla struttura e funzionalita dell'opera, ovvero necessari a che la stessa possa fornire la normale utilita cui e destinata, nonche quei vizi che determinano una situazione di apprezzabile menomazione del normale godimento del bene, o che, alternandone lo stato, giustificano il timore di vederne compromessa la solidita e la conservazione. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito un'ipotesi di grave vizio, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1669 cod civ, nella costruzione dei solai di un edificio con l'impiego di laterizi difettosi, comportanti ossidazione delle armature in ferro, con distacco dell'intonaco e dei tavelloni). (V 3286/73, mass n 367146; (V 1622/72, mass n 358441).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)