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Sez. 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983 (Rv. 431460 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - TERMINE - AZIONE DEL CONVENUTO VENDITORE COSTRUTTORE CONTRO L'APPALTATORE - TERMINE DI DECADENZA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431460-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - TERMINE - AZIONE DEL CONVENUTO VENDITORE COSTRUTTORE CONTRO L'APPALTATORE - TERMINE DI DECADENZA APPLICABILE.*

L'art. 1669 cod. civ., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza, di carattere generale, della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'Azione di responsabilità, ha natura extra- contrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno, mentre il convenuto venditore- costruttore, che intende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 cod. civ.. l'appaltatore di una parte dello immobile, infatti, pur non essendo subappaltatore in senso tecnico giuridico - in difetto dell'autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto - è considerato tale, ai fini dell'Azione di regresso, quando l'Azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. sia esercitata da un acquirente. (Conf 4936/81, mass n 415697, sulla prima parte; (Conf 3029/78, mass n 392469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)