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Sez. 6, Sentenza n. 19830 del 09/04/2002 Cc. (dep. 21/05/2002) Rv. 222233 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Sospensione del decreto ministeriale di estradizione disposta dal giudice amministrativo - Perdita di efficacia della misura cautelare applicata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222233-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma 5, cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)