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Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 04/03/2005 (Rv. 579674 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede dell'impresa - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale - Portata e limiti - In caso di trasferimento della sede in prossimità dell'istanza di fallimento.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579674-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini dell'individuazione del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera, nel caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporaneamente vicino all'istanza di fallimento (e quindi ricompreso in epoca in cui debba considerarsi gi. manifestata o, quanto meno, imminente la crisi economica dell'impresa), in quanto, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo si presenta sospetto se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza, tanto più quando alla formale delibera di trasferimento non segua la continuazione dell'attività imprenditoriale nella nuova sede designata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)