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Sez. 4, Sentenza n. 39530 del 14/07/2016 Cc. (dep. 23/09/2016) Rv. 267899 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del collocamento in comunità terapeutica - Assuntore abituale di cocaina - Assimilabilità al soggetto tossicodipendente - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267899-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza non potesse desumersi dalla relazione di un consulente privato, relativa alla ripetuta assunzione di cocaina, nè dalla certificazione del SERT recante la diagnosi di abuso di tale sostanza).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)