Sez. L, Sentenza n. 6355 del 25/11/1988 (Rv. 460698 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO IN CONNESSIONE CON RAGIONI PROFILATTICHE - DIRITTO A DETTA RENDITA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO IN CONNESSIONE CON RAGIONI PROFILATTICHE - DIRITTO A DETTA RENDITA - SUSSISTENZA.*
La rendita di passaggio prevista dall'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, avendo quale scopo la tutela della salute del lavoratore, che abbia contratto silicosi o asbestosi, favorendone, con l'incentivo del beneficio suddetto, l'abbandono di quell'attività da cui tali malattie sono derivate, ha per presupposto per l'insorgenza del relativo diritto il fatto che l'abbandono sia volontario e determinato da ragioni profilattiche per evitare la possibilità di aggravamenti. Consegue che la rendita di passaggio spetta anche se il lavoratore decida di chiedere il pensionamento anticipato in connessione con le suddette ragioni profilattiche a nulla rilevando la circostanza che il medesimo non svolga successivamente un'ulteriore e diversa attività lavorativa. (V 4457/88, mass n 459427; (V 4455/88, mass n 459425).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)