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Sez. 5, Sentenza n. 698 del 08/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212863 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE | Sequestro - Condizioni previste per le misure cautelari personali - Indizi di colpevolezza - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212863-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE

Poiché ai fini della valida emissione di un provvedimento di sequestro, non è richiesta la esistenza di indizi di colpevolezza, ma la semplice, astratta configurabilità di un reato in relazione alla condotta ascritta, il mancato deposito -in sede di riesame- degli atti (in parte o nella loro totalità) non comporta, in mancanza di espressa previsione, nullità alcuna; né essa sarebbe ravvisabile sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Ai fini del decidere e del motivare, infatti, il giudice potrà prendere in considerazione solo gli atti effettivamente depositati, con la conseguenza che, qualora, in base ad essi, egli non sia in grado di verificare la legittimità del provvedimento ablativo, dovrà annullarlo, esponendosi, in caso contrario, a censura per inesistenza della motivazione, per l'ovvia ragione che non è concepibile operazione di motivazione su dati non esaminati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)