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Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 241295 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Natura di condizione di procedibilità - Conseguenze in ordine a processo per reato diverso iniziato prima della estradizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241295-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In materia di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nei confronti dell'imputato, estradato per il solo reato di cessione di sostanze stupefacenti, potesse essere proseguito il processo, iniziato anteriormente alla estradizione, per il reato di contrabbando commesso in precedenza).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)