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Sez. 1, Sentenza n. 33741 del 07/07/2005 Ud. (dep. 19/09/2005) Rv. 232110 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Principio di specialità - Fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione - Preclusione all'esercizio dell'azione penale - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232110-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale e del successivo giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata concessa, con la conseguenza che tutta l'attività compiuta dall'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello deve essere considerata "tamquam non esset". (In motivazione la Corte ha precisato che nel sistema del codice di procedura penale vigente il momento del'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 405 è stato spostato decisamente in avanti e quindi è consentito compiere tutte le attività di indagine necessarie ad evitare la dispersione della prova fino alla conclusione del procedimento di estradizione o ai fini di ottenere una estradizione suppletiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)