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Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 22/02/2000 (Rv. 534224 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Delegazione all'occupazione di urgenza - Dal Comune ad una società - Mancata restituzione del fondo alla scadenza - Occupazione illegittima - Responsabilità risarcitoria - Del Comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534224-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Del danno derivante dalla mancata restituzione al proprietario di un fondo occupato di urgenza, in base ad ordinanza del Comune, da una società delegata, risponde il Comune stesso quale ente destinatario dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)