Sez. 1, Sentenza n. 4659 del 26/05/1997 (Rv. 504692 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Delega da parte del Comune, della costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad un I.A.C.P. - Sopravvenuta "accessione invertita" - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza - Rilevanza ostativa dell'avvenuta delega anche dall'emanazione del provvedimento espropriativo - Esclusione - Corresponsabilità - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ove la costruzione su area privata di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica sia dal comune delegata ad un istituto autonomo per le case popolari, in base alle previsioni degli artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il verificarsi di "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza, vale a dire il determinarsi dell'estinzione - acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione (per il suo perdurare senza titolo dopo il termine dell'occupazione temporanea) e dell'irreversibile trasformazione del bene, integra un fatto illecito riferibile all'ente che avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, e, quindi, comunque imputabile al comune, tanto se l'istituto sia incaricato soltanto dell'esecuzione dei lavori, rimanendo così privo del potere - dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo, quanto se la delega includa tale iniziativa, atteso che siffatta estensione, se può essere rilevante al fine del riscontro della corresponsabilità del delegato, non priva il delegante dell'onere di controllare e stimolare i comportamenti del delegato.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)