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Sez. 2, Sentenza n. 11190 del 27/10/1995 (Rv. 494415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Domanda proposta nei confronti di due soggetti - Contrasto fra gli stessi circa l' individuazione dell' unico obbligato - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Riunione delle cause anche in fase di impugnazione - Necessità - Limiti - Impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei convenuti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Nel caso in cui una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause - la decisione di ciascuna causa comportando la decisione anche dell'altra - che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. (Nella specie, in base all'enunciato principio, è stata ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)