Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 05/02/2000 (Rv. 533510 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Domanda proposta nei confronti di due soggetti - Contrasto tra gli stessi circa l'individuazione dell'unico obbligato - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Riunione delle cause anche in fase di impugnazione - Necessità - Limiti - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro una parte diversa da quella impugnante in via principale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Qualora una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti, e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause - la decisione di ciascuna di esse comportando anche quella dell'altra - che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dell'obbligato. In tal caso, trattandosi di cause inscindibili, la parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale è legittimata, a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod.proc.civ., anche se diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)