Sez. L, Sentenza n. 11880 del 06/08/2003 (Rv. 565704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero in caso di soccombenza - Beneficiari - Ricorrenti - Effettiva sussistenza del rapporto assicurativo o del diritto all'assistenza pubblica - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite. (In applicazione di tale principio, la S.C., non essendo stata dedotta la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite, che si era conclusa con il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non ripetibili le spese dell'intero giudizio).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)