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Sez. 3, Sentenza n. 23766 del 23/03/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219930 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219930-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per violazione dell'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, può essere legittimamente subordinata alla rimessione in pristino dei luoghi già prevista dal citato art. 1 sexies ed ora dall'art. 164 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)