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Sez. U, Sentenza n. 2685 del 07/02/2007 (Rv. 594868 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione tra accusa e sentenza - Necessità - Fondamento - Atti e comportamenti dell'incolpato non espressamente enunciati nell'incolpazione - Valutabilità da parte del giudice disciplinare - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594868-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di colpevolezza, imposta dall'art. 34 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, all'art. 477 del previgente cod. proc. pen., è rivolta allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e consentendogli così un'adeguata difesa; pertanto, in relazione a tale "ratio", per fatto contestato va inteso non solo quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)