Sez. U, Sentenza n. 28871 del 09/12/2008 (Rv. 605934 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Procedimento iniziato prima del 19 giugno 2006 - Contestazione di fatti anche successivi a tale data - Conseguenze - Disciplina sostanziale applicabile - Verifica della legge più favorevole - Esclusione - Legge vigente al momento del fatto - Applicabilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di magistrati iniziato prima del 19 giugno 2006, siano contestati anche fatti compiuti in data successiva, la disciplina sostanziale applicabile a tali fatti è quella dettata con il d.lgs. 23/02/2006 n. 109, senza che sia possibile accertare quale sia la disciplina più favorevole, rispetto a quella di cui al r.d. legislativo 31/05/1946 num. 511; ciò in applicazione del generale principio di legalità ed irretroattività della disciplina sanzionatoria, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)