Sez. 5, Sentenza n. 42270 del 22/11/2006 Ud. (dep. 22/12/2006) Rv. 235364 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis cod. proc. pen.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)