Sez. 6, Sentenza n. 19267 del 09/03/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 234499 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Dichiarazione del difensore di non accettazione - Modalità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con mod. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l'esecuzione dell'attività di notifica e non può essere ad essa contestuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)