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Sez. 4 - , Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud. (dep. 16/10/2020) Rv. 280049 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di appalto - Responsabilità del committente - Obbligo di verifica - Controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280049-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)