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Sez. 6, Sentenza n. 32498 del 05/07/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267985 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Detenzione domiciliare - Allontanamento - Arresto in flagranza - Applicabilità della custodia cautelare in carcere - Deroga ai limiti previsti dall'art.275, comma secondo bis, cod.proc.pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267985-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di arresto in flagranza per il reato di evasione, non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto in stato di detenzione domiciliare "ex" art. 47 ter ord.pen., in quanto l'art.391, quinto comma, cod.proc.pen. consente di derogare esclusivamente ai limiti previsti dagli artt. 274, lett. c), e 280, cod. proc. pen., ma non anche alla nuova preclusione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod.proc.pen., (introdotto dall'art.8, comma primo, D.L. n.92 del 2014) in base al quale la custodia in carcere non può essere applicata qualora si preveda che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, pena maggiore di quella massima prevista per il reato di evasione dall'art.385 cod.pen. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'art.391 comma quinto cod.proc.pen. non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, in quanto prevede un trattamento derogatorio "in malam partem" in tema di libertà personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 8 com. 1, Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)