diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 32812 del 18/06/2001 Cc. (dep. 03/09/2001) Rv. 219945 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Manipolazione e inserimento di dati falsi nell'archivio informatico di un ente pubblico - Reato di falso in atto pubblico - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219945-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

L'archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell'INPS, precedente all'entrata in vigore della L. 23.12.1993 n. 547 che ha introdotto l'art.491 bis cod.pen., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 491 bis, Legge 23/12/1993 num. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)