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Sez. 2, Sentenza n. 15989 del 16/03/2016 Ud. (dep. 19/04/2016) Rv. 266520 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266520-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (In motivazione, la S.C. ha precisato che queste ultime possono consistere anche nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, non essendo necessario l'ottenimento di una somma di denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)