Sez. 2, Sentenza n. 51334 del 23/11/2016 Cc. (dep. 01/12/2016) Rv. 268915 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Sussistenza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)