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Sez. L, Sentenza n. 1871 del 18/04/1978 (Rv. 391243 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - DIRITTO ALLA PERCEZIONE - CERTIFICATO D'INIZIO DELLA MALATTIA - INVIO ALLA COMPETENTE SEZIONE TERRITORIALE DELL'INAM - TERMINI - DECORRENZA - INOSSERVANZA COLPOSA DELL'OBBLIGO DI INVIO DEL CERTIFICATO - DIRITTI DELL'ASSICURATORE ALLA RIDUZIONE DELL'INDENNITA.*
Stato
decisa il 1978-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391243-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - DIRITTO ALLA PERCEZIONE - CERTIFICATO D'INIZIO DELLA MALATTIA - INVIO ALLA COMPETENTE SEZIONE TERRITORIALE DELL'INAM - TERMINI - DECORRENZA - INOSSERVANZA COLPOSA DELL'OBBLIGO DI INVIO DEL CERTIFICATO - DIRITTI DELL'ASSICURATORE ALLA RIDUZIONE DELL'INDENNITA.*

Il principio, espresso nell'art 1913 cod civ, secondo cui l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dacche esso si e verificato, o l'assicurato stesso ne ha avuto conoscenza, vale anche per le assicurazioni INAM, onde deve ritenersi legittimo l'art 7 del regolamento dell'istituto del 10 aprile 1963, secondo cui - ai fini della percezione dell'indennita di malattia di cui all'art 6 della legge n 148 del 1943 - il certificato d'inizio della malattia, redatto dal medico di fiducia dell'assicurato, dev'essere inoltrato alla competente Sezione territoriale dello istituto entro il termine massimo di tre giorni, decorrenti dalla data in cui il sanitario attesta l'insorgenza della malattia, nonche le Disposizioni, contenute nell'allegato a del regolamento deliberato del consiglio di amministrazione dell'INAM in data 6 agosto 1966, in forza delle quali il medico di fiducia e tenuto a consegnare all'assicurato il certificato d'inizio della malattia, da inoltrare alla suddetta Sezione territoriale. E altresi applicabile alle assicurazioni INAM il principio, di cui all'art 1915, secondo comma, cod civ, secondo cui l'omissione colposa del detto Obbligo d'avviso da diritto all'assicuratore di ridurre l'indennita in ragione del pregiudizio sofferto. (V 4084/74, mass n 372703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)