Sez. 2, Sentenza n. 848 del 02/02/1999 (Rv. 522823 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva nei confronti di parte diversa da quella impugnante in via principale - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale è ammissibile solo quando si tratti di cause inscindibili, non anche nei casi di litisconsorzio facoltativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)