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Sez. 2, Sentenza n. 848 del 02/02/1999 (Rv. 522823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva nei confronti di parte diversa da quella impugnante in via principale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale è ammissibile solo quando si tratti di cause inscindibili, non anche nei casi di litisconsorzio facoltativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)